La Suprema Corte ha ribadito che per abbattere le barriere architettoniche é lecito installare l’ascensore anche in assenza di handicap.

Tra i concetti espressi in sentenza:

  • «l’esistenza dell’ascensore assicura la vivibilità dell’appartamento e riveste pertanto carattere essenziale»
  • i divieti regolamentari «appaiono recessivi rispetto all’ipotesi di realizzazione di opere, quale ampliamento delle scale ed adeguamento dell’ascensore, che devono ritenersi indispensabili ai fini di una effettiva abitabilità dell’immobile» dovendo ritenersi che «le disposizioni in materia di eliminazione di barriere architettoniche costituiscono norme imperative ed inderogabili, direttamente attuative degli artt. 32 e 42 Costituzione».
  • «la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale, che prescinde dall’effettiva dell’utilizzazione da parte di costoro degli edifici interessati»

La Sentenza 7398 del 28/03/2017:Barrieresentenza

 

Il quotidiano La Stampa riferisce che il Consiglio dei Ministri ha deciso la proroga di sei mesi del termine ultimo per l’installazione delle valvole termostatiche (sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore).

valvola

DECRETO SCIA 2 – COSA CAMBIA 

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DA: Studio Belvedere 

Studio Legale Associato

Avv. Antonio Belvedere     Avv. Walter Fumagalli      Avv. Bruno Miggiano

Avv. Riccardo Marletta     Avv. Emiliano Fumagalli

 

Avv.  Barbara Sala    Avv. Laura Scambiato    Avv. Alessandro Ezechieli

Avv. Jacopo Brambilla Sica    Avv. Matteo Peverati    Avv. Marco Ranalli

 

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Il Tribunale di Milano con sentenza n. 9844 del 30 agosto 2016 ha stabilito che per la revoca dell’amministratore di Supercondominio e per la nomina di un revisore condominiale non è sufficiente l’assemblea dei rappresentanti ma è necessaria l’assemblea di tutti i partecipanti al Supercondominio.

L’assemblea dei rappresentanti che abbia deliberato la revoca dell’amministratore è radicalmente nulla.

tribunale-milano-9844-2016

RINVIARE LE SANZIONI PER LA CONTABILIZZAZIONE

Fino a 2.500 euro per appartamento in caso di inadempienza
Rinviare di un anno l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in
caso di inadempienza all’obbligo di introdurre nei condominii sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore, in modo da dare ai proprietari più tempo per adeguarsi.
E’ l’appello lanciato da Confedilizia in vista della scadenza del prossimo 31
dicembre, termine entro il quale in ogni condominio occorre installare i sistemi in
questione. Sistemi – deve essere sottolineato – che non sono obbligatori in senso
assoluto, ma, in linea con lo spirito della normativa, solo se viene preventivamente
verificato che determinino efficienza e risparmio energetico.
In molti edifici, però, non è stato ancora possibile – segnala Confedilizia –
adempiere a quanto imposto dalla legge a causa del ritardo con cui è stato approvato il
decreto che ha modificato le regole applicabili. E le prime accensioni dei riscaldamenti –
unitamente all’impossibilità oggettiva per le imprese di soddisfare le innumerevoli richieste
in questo senso – non consentono ormai più, in molte zone d’Italia, di intervenire per
tempo. Così, il rischio che per molti condominii possano scattare sanzioni – da 500 a
2.500 euro per ciascuna unità immobiliare – è concreto quanto ingiusto. E a risentirne
maggiormente saranno le fasce della popolazione economicamente più deboli.
Per Confedilizia, la situazione creatasi renderebbe necessaria una proroga del
termine attualmente previsto. Poiché, però, la normativa europea impone sia il termine del
31 dicembre sia l’applicazione di sanzioni, una strada percorribile potrebbe essere quella
di differire di un anno le misure delle sanzioni attualmente previste e, per il 2017, sostituirle
con importi fortemente ridotti, nell’ordine del 5/10 per cento della misura più bassa oggi
fissata. Ciò – se accompagnato da un atteggiamento degli organi preposti ai controlli
consapevole delle gravi difficoltà determinatesi, non imputabili ai cittadini – consentirebbe
a proprietari e amministratori di condominio di affrontare più serenamente il problema.
Confedilizia segnala che è possibile rivolgersi alle sue Associazioni territoriali –
presenti in tutti i capoluoghi di provincia e negli altri maggiori centri (indirizzi sul sito:
www.confedilizia.it) – per l’analisi della situazione dei singoli condominii e per essere
assistiti in ogni fase dell’operazione.
Roma, 24 ottobre 2016
UFFICIO STAMPA
www.confedilizia.it/termoregolazione-contabilizzazione-del-calore/

UFFICIO STAMPA
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Componente per l’Italia della UNION INTERNATIONALE PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE
CONFEDILIZIA: NEI CONDOMINII È CAOS PER IL RISCALDAMENTO,

 

La Suprema Corte, tornata sull’argomento ha “chiarito” che non vi è solo di presunzione sulla proprietà delle parti comuni ed è andata ben oltre stabilendo che il codice civile:

non sancisce una mera presunzione di condominialità, ma afferma in modo positivo detta natura condominiale, che può essere esclusa non già con qualsiasi mezzo di prova (come sarebbe nell’ipotesi di presunzione), ma solo in forza di un titolo specifico, inevitabilmente in forma scritta, riguardando beni immobili” (Cass. 5 marzo 2015 n. 4501).