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interessante articolo di Vincenzo di domenico tratto dal sole 24 ore

di Vincenzo Di Domenico

Quando si avvicina il periodo di ferie, nei condomìni che occupano dipendenti, irrimediabilmente si pone il problema di “come” e “con chi” sostituire il portiere o il pulitore che va in vacanza.

È l’assemblea di condominio che decide se dare l’incarico ad un’altra persona per tutto o per parte del periodo in cui il lavoratore si assenterà. Regola vuole che, in tal caso, il portiere titolare sia interpellato: qualora abbia l’alloggio all’interno del condominio con guardiola attigua potrà suggerire, come spesso capita, che a prendersi cura del palazzo possa essere un suo convivente (la moglie, i figli…). Questa soluzione, in genere, rappresenta un vantaggio per i condòmini, perché la persona prescelta conosce già le dinamiche del palazzo e gli inquilini che lo abitano. L’alternativa è selezionare un candidato esterno, che sarà opportuno affiancare per almeno un paio di giorni al portiere titolare, per il “passaggio di consegne”. Lo stesso Ccnl Proprietari di Fabbricati, all’articolo 37, afferma che il lavoratore sostituto «dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro».

Sostituzioni “fai da te”

La selezione dei candidati dovrà essere condotta con la dovuta attenzione e perizia perché la persona prescelta, oltre a svolgere le mansioni previste, “rappresenterà” il condominio di fronte a chi vi accede. Gli studi in materia di selezione del personale mettono in evidenza l’importanza della prima impressione che dovrà essere verificata attraverso domande atte a valutare, sia pur sommariamente, l’attitudine a svolgere il ruolo.

Chi sostituirà il portiere titolare dovrà essere assunto con un regolare contratto a tempo determinato, in cui siano indicati la data di inizio e la data di fine del rapporto di lavoro, oltre al livello di inquadramento e il tipo di mansioni. Questo vale anche se la sostituzione è per pochi giorni e anche se la persona scelta è “fidata”, “già conosciuta tra i condòmini” o “parente del portiere”. Non sarà ammessa la prestazione gratuita del lavoratore sostituente, nemmeno qualora si tratti di un familiare convivente del portiere titolare. Il familiare avrà diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale, rapportato alla durata della sua prestazione lavorativa; mentre il sostituto non convivente – se il portiere è dotato di alloggio – avrà diritto, oltre al trattamento economico di cui sopra, all’indennità sostitutiva dell’alloggio.

A volte capita che marito e moglie svolgano all’interno del condominio il ruolo di portiere (marito) e pulitore (moglie): in tal caso, se il marito si assenta per ferie, la moglie può assumere anche il ruolo di portiere, quindi firmerà col condominio un contratto a tempo determinato, in cui verrà inquadrata – per quel lasso di tempo – al livello A3 (portiere ) e riceverà il relativo corrispettivo economico per il periodo di sostituzione.

Voucher e imprese di pulizie

In tutti i settori – non solo quello condominiale – negli ultimi anni c’è stato il boom dei voucher (i buoni usati per pagare prestazioni lavorative occasionali): una recente ricerca condotta da Inps e Veneto Lavoro ha calcolato che, tra il 2013 e il 2015, i committenti che li hanno utilizzati sono aumentati del 100% e il numero dei prestatori è cresciuto del 137%. Nel caso del pagamento del sostituto, però, andrebbe evitato di cadere nella tentazione dell’uso del buono lavoro (voucher), perché difficilmente la sostituzione per ferie sarà occasionale, sporadica e non organizzata (e solo i rapporti di lavoro di tipo occasionale accessorio possono essere pagati tramite voucher). Al riguardo, il Consiglio dei ministri sta valutando una bozza di decreto correttivo del jobs act, che prevede tra l’altro l’obbligo di comunicazione preventiva di lavoro accessorio tramite e-mail o sms, da effettuare almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione.

Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di rinunciare al servizio di portineria per il periodo di assenza del lavoratore e di rivolgersi ad un’impresa che si occupi solo della pulizia delle parti comuni del condominio. L’importante, qualunque sia la scelta, è decidere per tempo cosa fare: il portiere è tenuto a comunicare, con un anticipo di almeno tre mesi, le date delle ferie che vuole prendere, quindi c’è tutto il tempo necessario.

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Agenzia delle Entrate

circolare 11/E 21 maggio 2014

Bonifico con causale errata

Omissis… “nell’ipotesi in cui l’indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, si ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest’ultima detrazione.”

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Il Tribunale di Roma conferma che in caso di Leasing il soggetto condomino è la società di Leasing, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Nonostante spesso le società di Leasing invitino gli amministratori a non recapitare convocazioni, verbali o altro occorre fare molta attenzione a tutela del condominio.

Di seguito la sentenza:

 

Tribunale di Roma 14.1.2016 n. 677

 

Il Tribunale di Roma ha stabilito che deve essere annullata la delibera condominiale inviata al titolare del contratto di locazione finanziarla e non alla società di leasing proprietaria dell’immobile e deve essere revocato il decreto ingiuntivo fondato sulle stesse delibere.

Il leasing finanziario (o locazione finanziaria) è un contratto di derivazione anglosassone consistente in un operazione di locazione di beni mobili o immobili, acquistati o realizzati dal locatore su scelta del conduttore, con facoltà di

quest’ultimo di divenirne proprietario, al termine della locazione, e dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Nella fattispecie l’amministratore del condominio ha convocato in assemblea il conduttore-utilizzatore e non il proprietario concedente, in violazione del principio sancito dal sesto comma dell’articolo 1136 del codice civile che così recita “L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.”

La sentenza in commento riportandosi all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. Unite, 07-03-2005, n. 4806, Cass. Civ. Sez. II, 21-07-2006, n. 16793) ha stabilito che, nel caso di specie, devono considerarsi annullabili – fra le altre – le delibere nelle quali si contesti l’omessa convocazione di uno dei condomini.

E’ assai interessante rilevare che la domanda di annullamento delle delibere nelle quali la soc. proprietaria-concedente lamentava di non essere stata convocata, sia stata proposta in via riconvenzionale nello stesso giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo notificato alla concedente pretermessa.

Accogliendo l’eccezione formulata dalla concedente proprietaria il Tribunale di Roma, ritenendo che avente diritto alla convocazione sia il proprietario e non il conduttore-utilizzatore, ha disposto l’annullamento delle delibere di ripartizione degli oneri condominiali adottate senza la preventiva convocazione di tutti i condomini all’assemblea provvedendo, di conseguenza, alla revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio.

di Carlo Patti

consulente Legale ANACI Roma

Fonte: Dossier Condominio

 

Si riporta di seguito la risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un contribuente che vuole detrarre per intero le spese sostenute per un appartamento intestato a più soggetti.

Utile all’amministratore per capire come comportarsi in tali casi.

 

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Testo richiesta informazioni: mio fratello possiede una porzione di un appartamento (altre porzioni sono possedute dai figli a seguito eredita` per decesso della madre) in un condominio che ha deciso delle ristrutturazioni. Si domanda se mio fratello, che paghera` il 100% delle spese, potra` detrarre interamente dai SUOI redditi come spese di recupero patrimonio edilizio e/o interventi per risparmio energetico quanto pagato? Da notare che lui con la morte della moglie mantiene il diritto di domicilio per legge nella stessa casa. Se la risposta e` positiva dovra` chiedere all’amministratore di fare un’unica certificazione a suo nome anziche` a tutti i proprietari? grazie

Testo risposta: Gentile signor OMISSIS, in presenza di più comproprietari aventi diritto a fruire dell’agevolazione, la detrazione compete a chi ha effettivamente sostenuto le spese. Nel caso prospettato, pertanto, suo fratello potrà usufruire della detrazione per l’intero ammontare della spesa sostenuta. L’amministratore del condominio dovrà quindi rilasciare la certificazione attestante la spesa a nome di suo fratello. Le precisiamo, comunque, che qualora la certificazione contenga l’indicazione di tutti i comproprietari suo fratello potrà fruire della detrazione per l’intera spesa annotando sul documento l’effettivo sostenimento della spesa e la percentuale di ripartizione della stessa (100%). Cordiali saluti

Questa risposta è resa a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare n.42/E del 5 agosto 2011 e non a titolo di interpello ordinario ai sensi dell’art.11 della legge n.212 del 2000. Agenzia delle Entrate Centro di Assistenza Multicanale di Roma Contact Center IL DIRETTORE

Per il Tribunale di Milano l’amministratore dura in carica due anni salvo revoca espressa

di Eugenio Antonio Correale

L’amministratore dura in carica due anni salvo disdetta dell’assemblea. Per il Tribunale di Milano (ordinanza del 7 ottobre 2015, firmata dal presidente della XIII Sezione, Marco Manunta ) «Deve ritenersi corrispondere alla nuova disciplina del condominio l’omesso inserimento dell’argomento “nomina dell’amministratore” nell’ordine del giorno dell’assemblea da celebrare al compimento del primo anno di durata dell’incarico».

L’ordinanza fornisce finalmente una soluzione che considera decisamente come il dato normativo sia mutato con la riforma del 2012 (il vecchio testo diceva «un anno», mentre ora recita «durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata») senza dimenticare che comunque la norma parla di dimensione annuale dell’incarico.

Fra il troppo poco di chi esige che dopo un anno occorre ridiscutere la nomina e il troppo di chi immagina che la nomina rimanga senza limiti sino a revoca espressa, i giudici milanesi hanno indicato soluzione che appare equilibrata senza essere di mero compromesso.

Il provvedimento incide su uno degli snodi della riforma fornendo una soluzione molto ragionevole e che ha inoltre ha il pregio di chiarire molti dubbi. Allo scadere del primo periodo di durata l’amministratore non ha quindi l’obbligo di inserire, all’ordine del giorno dell’assemblea di fine anno, l’argomento della nomina. Dunque il primo rinnovo è automatico e non esige passaggio assembleare. L’esame rapido del provvedimento lascia intendere che la rinnovazione tacita concerna soltanto il primo rinnovo, quindi due anni dopo la nomina l’argomento dovrà essere inserito all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria.

ARTICOLO TRATTO DAL SOLE 24 ORE DEL 09 OTTOBRE 2015

Poche ore fa un’esplosione ha distrutto un appartamento all’ultimo piano di via Brioschi a Milano. E’ l’ennesimo di una lunga serie di incidenti che molto spesso hanno all’origine l’utilizzo del gas all’interno di singoli appartamenti.

E’ il caso di occuparsi seriamente del problema ma non attraverso la formulazione di nuove norme sempre più complesse e difficili da comprendere per i non addetti ai lavori. Serve un piano di controlli mirato, severo ed efficace.

Deve essere limitato se non escluso l’utilizzo di impianti a gas da parte di privati per riscaldare gli appartamenti e per produrre l’acqua calda sanitaria: questi impianti molto spesso non vengono verificati né sottoposti a manutenzione per motivi di costo oppure vengono installati e utilizzati laddove non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza.

Si confronti il numero di incidenti verificatisi all’interno di singoli appartamenti con quello degli incidenti che hanno riguardato centrali condominiali (pressoché nullo). E’ facile capire che un capillare controllo eviterebbe il rischio che ognuno di noi corre per la caldaietta che il vicino non controlla adeguatamente o che non potrebbe essere lì dove è stata messa.