Category: (6)

Alle sentenze di vari Tribunali che danno per assodata la durata biennale dell’incarico dell’amministratore, senza che debba essere inserita all’ordine del giorno la discussione della nomina, si aggiunge una recente sentenza del Tribunale di Brescia (R.G. 5103/2015) del 16 aprile 2016.

Gli effetti della nomina cessano solo dopo due anni.

Clicca su RG 5103 2015 per visualizzare la sentenza

La Corte di Cassazione con sentenza n. 11388 del 17 marzo scorso, ha ricordato che, in materia di sicurezza sul lavoro, è irrilevante ai fini dell’individuazione delle posizioni di garanzia che vi sia un formale rapporto di lavoro, ma è sufficiente che vi sia una collaborazione anche saltuaria. La normativa antinfortunistica si applica, non solo ai lavoratori ma addirittura anche agli estranei che possono trovarsi occasionalmente sul luogo di lavoro; grava sul datore di lavoro una posizione di garanzia che va oltre il rapporto di lavoro subordinato e va estesa anche alle collaborazioni saltuarie.

Ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, “È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione (del contratto di locazione) nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, numero 6), del codice civile.

SULLA RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PER INFILTRAZIONI DAL LASTRICO SOLARE CHE FUNGE DA TETTO

Avv. Michele Giliberti:

Chi ha l’utilizzo esclusivo del lastrico solare o della terrazza si trova, in rapporto alla copertura del palazzo condominiale, in una posizione specifica che oltre a consentirne il pieno utilizzo lo eleva a custode della superficie del lastrico o della terrazza stessa. La conseguenza è dunque quella di essere titolare di una responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.  Ciò non toglie, tuttavia, che il condominio sia tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria perché pur appartenendo in proprietà o essendo in uso esclusivo di uno dei condomini, il lastrico solare per la sua funzione di copertura dell’edificio rientra tra le parti comuni.  Da qui, la regola della ripartizione delle spese è quella dell’art. 1126 c.c.: ossia un terzo a carico del proprietario/utilizzatore e due terzi a carico di tutti gli altri condomini.  Questo ovviamente in assenza della riconducibilità del danno alla condotta colpevole del proprietario o titolare del diritto di uso esclusivo. Nel caso in cui, infatti, costui sia l’unico responsabile delle infiltrazioni d’acqua (per via appunto di una sua condotta colpevole) le spese saranno addebitabili a lui soltanto.

Clicca per la sentenza Infiltrazioni dal lastrico solare SU 9449-2016