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LEASING E CONDOMINIO

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Il Tribunale di Roma conferma che in caso di Leasing il soggetto condomino è la società di Leasing, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Nonostante spesso le società di Leasing invitino gli amministratori a non recapitare convocazioni, verbali o altro occorre fare molta attenzione a tutela del condominio.

Di seguito la sentenza:

 

Tribunale di Roma 14.1.2016 n. 677

 

Il Tribunale di Roma ha stabilito che deve essere annullata la delibera condominiale inviata al titolare del contratto di locazione finanziarla e non alla società di leasing proprietaria dell’immobile e deve essere revocato il decreto ingiuntivo fondato sulle stesse delibere.

Il leasing finanziario (o locazione finanziaria) è un contratto di derivazione anglosassone consistente in un operazione di locazione di beni mobili o immobili, acquistati o realizzati dal locatore su scelta del conduttore, con facoltà di

quest’ultimo di divenirne proprietario, al termine della locazione, e dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Nella fattispecie l’amministratore del condominio ha convocato in assemblea il conduttore-utilizzatore e non il proprietario concedente, in violazione del principio sancito dal sesto comma dell’articolo 1136 del codice civile che così recita “L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.”

La sentenza in commento riportandosi all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. Unite, 07-03-2005, n. 4806, Cass. Civ. Sez. II, 21-07-2006, n. 16793) ha stabilito che, nel caso di specie, devono considerarsi annullabili – fra le altre – le delibere nelle quali si contesti l’omessa convocazione di uno dei condomini.

E’ assai interessante rilevare che la domanda di annullamento delle delibere nelle quali la soc. proprietaria-concedente lamentava di non essere stata convocata, sia stata proposta in via riconvenzionale nello stesso giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo notificato alla concedente pretermessa.

Accogliendo l’eccezione formulata dalla concedente proprietaria il Tribunale di Roma, ritenendo che avente diritto alla convocazione sia il proprietario e non il conduttore-utilizzatore, ha disposto l’annullamento delle delibere di ripartizione degli oneri condominiali adottate senza la preventiva convocazione di tutti i condomini all’assemblea provvedendo, di conseguenza, alla revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio.

di Carlo Patti

consulente Legale ANACI Roma

Fonte: Dossier Condominio